Bail in

L’1 gennaio 2016 entra in vigore la Direttiva UE denominata BRRD (Bank Recovery and resolution Directive), il cosiddetto "Bail in", che introduce in tutti i paesi comunitari regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato.

Con la nuova normativa i costi per salvaguardare una banca in crisi non possono più ricadere più sui contribuenti ma sugli azionisti e i risparmiatori della banca stessa.

Per quanto riguarda il nostro Paese, con la nuova normativa la Banca d’Italia, in quanto autorità preposta alla soluzione delle crisi bancarie, avrà a disposizione poteri e strumenti per la “risoluzione” di una banca in dissesto (o a rischio) per garantirne la continuità operativa delle funzioni essenziali (p.e. depositi, servizi di pagamento, ecc.) e ripristinare condizioni di sostenibilità economica delle parti sane della banca. Poteri e strumenti serviranno per:

• pianificare la gestione delle crisi;
• intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi;
• gestire al meglio la fase di risoluzione.

Tra gli strumenti c’è anche il cosiddetto Bail in (salvataggio interno), che può essere attivato nel caso in cui la banca sia considerata rilevante in termini di interesse pubblico.

IL BAIL IN

Questo strumento permette alle Autorità di disporre la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi in misura adeguata a mantenere la fiducia del mercato.

Il Bail in, per evitare che i costi relativi al salvataggio di tali banche ricadano sui contribuenti, stabilisce che a farsi carico delle perdite siano gli azionisti ed i risparmiatori dell’istituto stesso, in base ad un meccanismo che segue una gerarchia che fa riferimento al grado di rischio degli investimenti:

  1. gli azionisti sono i primi a sostenere i costi del salvataggio in quanto Banca d’Italia può ridurre o azzerare il valore delle azioni;
  2. possessori di titoli subordinati  sono chiamati a rispondere in seconda battuta in caso non sia sufficiente il primo intervento;
  3. possessori di obbligazioni non subordinate della Banca saranno chiamati in causa nel caso in cui non fossero sufficiente il primi due;
  4. i depositanti per importi superiori a 100.000 euro entreranno in gioco qualora le prime tre misure siano insufficienti a sanare la crisi.

risparmiatori con depositi inferiori ai 100.000 euro non corrono alcun rischio, in quanto tali depositi sono sempre garantiti. In caso di conto cointestato, la garanzia è cumulativa in funzione del numero di cointestatari (p.e. fino a 200mila euro in caso di due cointestatari e così via). 

NUOVA NORMATIVA E BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

I parametri utilizzati per definire un istituto bancario di interesse pubblico fanno ritenere davvero contenuta l'eventualità che una Bcc possa essere oggetto di una procedura di risoluzione; nel caso in cui, nonostante le rafforzate misure di prevenzione introdotte dalla normativa, una Bcc si trovasse in grave difficoltà, si applicherebbero le procedure ordinarie previste per i casi di non solvibilità.
Nel Credito Cooperativo, come è sempre accaduto sinora, per superare un criticità si utilizzerebbero quindi gli strumenti di protezione della categoria, attraverso risorse messe a disposizione dal sistema Bcc.

I risparmiatori, quindi, anche in caso di crisi future di una Bcc, sarebbero tutelati dai  fondi di garanzia mutualistici.

Il network delle Bcc è poi un sistema solido come dimostra anche un coefficiente di patrimonializzazione medio pari al 16,% (CET1 Ratio al 30/6/2021), significativamente superiore a quello medio rilevato nell'industria bancaria italiana che è del 12,1%.

LA SOLIDITÀ DI EMIL BANCA

Per quanto riguarda Emil Banca, la sua solidità è ampiamente garantita da patrimonializzazione e adeguatezza degli indicatori richiesti; inoltre, come Bcc, gode delle protezioni dei meccanismi di salvataggio del sistema.

In particolare Emil Banca ha coefficienti di patrimonializzazione CET1 Ratio 14,19%, TIER1 Ratio 15,53% e Total Capital Ratio del 15,67% (al 30/06/21) a fronte di obiettivi minimi richiesti rispettivamente del 7%, 8,5% e 10,5%.

Infine è importante sapere che Emil Banca non emette obbligazioni subordinate e non esponde quindi i risparmiatori al grado di rischio elevato che queste comportano.

Nel 2020 poi Emil Banca (dopo esser stato il primo istituto di credito ad averlo avuto in Italia nel 2015) ha ottenuto il secondo rinnovo del  Rating Sociale pari ad A- (in una scala che va da D ad A) assegnatole da Microfinanza Rating (ente esterno certificato per la Client  Protection) che esprime valutazioni positive riferite  in particolare alla governance, alla trasparenza, al servizio alla clientela e alla sua protezione.

MATERIALI DI APPROFONDIMENTO

Video guida al Bail in

Scarica la comunicazione "Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie" inviata ai nostri soci e clienti

Scarica l'opuscolo "Le novità dell'Unione Europea. Cosa cambia per i risparmiatori con la BRRD?" realizzato su Federcasse.